"Le cose buone capitano solo se sono state pianificate; le cose cattive capitano da sole " (PHILIP B. CROSBY)

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giovedì 31 dicembre 2009

Emergenza ed evacuazione


DEFINIZIONI
Si definisce emergenza l’insorgere improvviso di particolari condizioni di pericolo per i lavoratori presente negli ambienti di lavoro. Per affrontare con efficienza una situazione di emergenza, è necessaria la valutazione delle particolari situazioni e la pianificazione e programmazione degli interventi da effettuare per limitare al massimo i danni alle persone ed alle strutture. L’efficacia è direttamente correlata alla precisione e tempestività degli interventi che saranno facilitati da un comportamento disciplinato dei lavoratori. Il coordinamento delle diverse situazioni di emergenza e, quindi, dell'intervento combinato delle diverse squadre dipende dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI EMERGENZA
Formano tre squadre diverso tipo e si distinguono tra loro per i compiti precipui che sono in grado di svolgere :
• squadra addetta allo spegnimento dell'incendio
• squadra addetta al pronto soccorso
• squadra addetta all'evacuazione

Agli addetti delle squadre di emergenza sono attribuiti compiti precisi e specialistici. Tutti gli altri dipendenti, durante la situazione di emergenza, si devono attenere alle disposizioni generali, in seguito specificate, e a quelle particolari impartite in relazioni alle caratteristiche delle situazioni che di volta in volta si manifestano.

Squadra addetta allo spegnimento dell'incendio
Agisce con la massima tempestività, non appena si manifesti una situazione di emergenza, dovuta allo svilupparsi di un incendio, utilizzando i mezzi dell’Azienda.
In questo modo si permette una limitazione delle conseguenze di uno stato di pericolo in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco ai quali fornisce collaborazione e tutte le informazioni disponibili.
La squadra di spegnimento incendio è costituita da addetti formati secondo le disposizioni vigenti in base al allegato IX del DM 10.03.1998.

Squadra addetta al pronto soccorso
Ha il compito principale di assistere persone eventualmente infortunate in situazioni di emergenza o colte da malore all’interno dell’Azienda anche in normali condizioni lavorative prestando le cure più urgenti, nonché quello di indirizzare agli ospedali cittadini preventivamente contattati i casi più gravi.
La squadra è costituita da addetti formati nel rispetto del Dlgs 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

Squadra addetta all'evacuazione
I compiti principale degli addetti della squadra sono quelli di accertare l’agibilità delle uscite di sicurezza, di far defluire ordinatamente le persone all’esterno dell’edificio e indicare loro il punto di raccolta, di controllare che le zone di lavoro e quelle di servizio siano completamente evacuate ; un ulteriore compito consiste nel censire il personale radunato nei punti di raccolta

EVACUAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
All'interno degli ambienti di lavoro sono reperibili planimetrie esplicative disposte in modo tale da facilitare la comprensione esatta del punto di evacuazione; tutte le uscite di sicurezza sono chiaramente indicate sulla planimetria dei locali e, in sito, da appositi cartelli. E’ prevista un’area di raduno del personale evacuato in corrispondenza di un luogo sicuro.

Le disposizioni di sgombero dei locali devono essere prontamente eseguite, senza alcun indugio, da tutto il personale e dagli ospiti presenti in azienda
Gli addetti della squadra preposta all'evacuazione provvedono al controllo del deflusso, all’indicazione dei punti di ritrovo e ad impartire le istruzioni del caso.
Il personale che al momento dell’ordine di evacuazione dovesse trovarsi fuori dal proprio posto di lavoro dovrà servirsi della via di uscita più vicina per raggiungere il punto di raccolta assegnato.

DURANTE LA FASE DELL’EMERGENZA E’ VIETATO:
• FAR USO DEGLI ASCENSORI
• ATTARDARSI AL TELEFONO
• FUMARE O FARE USO DI FIAMME LIBERE
• ATTARDARSI A RACCOGLIERE EFFETTI PERSONALI OD ALTRO
• RECARSI NEI BAGNI E NELLE SALE RIUNIONI
• SCENDERE LE SCALE CORRENDO
• PERCORRERE LE VIE DI ESODO IN SENSO CONTRARIO
• RIENTRARE NEGLI UFFICI
• UTILIZZARE L’AUTO ENTRO PARCHEGGI SOTTERRANEI
• PRENDERE INIZIATIVE PERSONALI (PER AGEVOLARE IL COMPITO DELLE SQUADRE PREPOSTE)


Nel caso in cui l’evacuazione non possa avvenire attraverso le normali vie di deflusso per la presenza di ostacoli insormontabili, SARA’ POSSIBILE METTERSI IN SALVO UTILIZZANDO OPPORTUNAMENTE LE SCALE DEI VIGILI DEL FUOCO CHE RAGGIUNGONO UN’ALTEZZA OPERATIVA DI OLTRE 30 METRI. In questo caso attendere con la massima calma possibile le istruzioni impartite dai pompieri.

In caso di cessato pericolo il personale addetto avviserà i lavoratori della non necessaria evacuazione e del ripristino della attività lavorativa.
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Struttura e utilizzo del Blog

L'indirizzo del blog è il seguente: http://palagiustiziabssicurezza.blogspot.com. La schermata iniziale riporta in alto il titolo e relativo sottotitolo del blog, con al di sotto una massima di Philip B. Crosby, economista e padre riconosciuto del concetto di Qualità.
Il blog vero e proprio è strutturato su tre colonne:
- sul quella a sinistra ci sono i post, cioè articoli, informazioni, procedure e quant'altro si possa pubblicare di attinente ai nostri scopi;
- sulla colonna centrale trovate quattro campi: il primo dall'alto permette di effettuare il download di varia documentazione. Il secondo contiene link utili se volete approfondire alcuni argomenti. Il terzo (lettori fissi) serve a iscriversi al blog per seguirne gli aggiornamenti e per poter postare i commenti ai miei post, così da sviluppare un angolo di discussione accessibile a tutti (mi raccomando, partecipate tutti in modo costruttivo). Nel quarto campo c'è il sondaggio, utile per verificare la comprensione o l'utilità di alcuni temi postati;
- nella colonna a destra i primi due campi dall'alto servono a ricercare i post a seconda dell'argomento (etichette) o per data di pubblicazione (archivio). Nel terzo campo ho inserito il mio curriculum vitae, così possiamo conoscerci meglio. Nell'ultimo campo ho ritenuto utile mettere un traduttore, in modo che tutti possano accedere ai contenuti del blog anche se non parlano la nostra lingua.
Infine, sul fondo della pagina, potete accedere a notizie (news) tratte dal web e aventi come oggetto la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Buona lettura a tutti.
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mercoledì 30 dicembre 2009

Pronto Soccorso


SCOPO
Scopo della presente procedura è di indicare e regolamentare le modalità di comportamento in caso di malore od infortunio.

DESTINATARI
La procedura è destinata a tutti i lavoratori dell’azienda ed a chiunque che operano all’interno dei confini delle aree di competenza dell’azienda stessa.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Rientrano nel campo di applicazione della presente procedura tutte le emergenze sanitarie connesse con malori o infortuni che avvengano all’interno dei locali o negli spazi dell’azienda e che riguardino i lavoratori in forza all'azienda, i visitatori e eventuali lavoratori esterni presenti all'interno dell'area di pertinenza dell'azienda.

DEFINIZIONI
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: Persona designata dal datore di lavoro o coincidente con esso avente il compito di prendere il controllo della situazione in caso di emergenza coordinando l’intervento delle squadre di emergenza e gestendo i rapporti con i soccorritori esterni.
Addetto al pronto soccorso: Persona designata dal datore di lavoro e adeguatamente formata avente il compito di attuare le misure di pronto soccorso.
Visitatore: persona autorizzata dal personale dell’azienda all’accesso nell’area di pertinenza della stessa.
Lavoratore esterno: lavoratore non in forza all’azienda presente all’interno dell’area di competenza della stessa per l’esecuzione di attività lavorative eseguite senza vincolo di subordinazione rispetto all’azienda (es. personale di aziende appaltatrici, personale che effettua consegne di materiale ecc.).

RESPONSABILITA’
La responsabilità degli interventi in caso di malore o infortunio sono:
• del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per quanto riguarda il coordinamento dell’azione degli addetti al pronto soccorso e l’organizzazione dei rapporti con i servizi esterni di soccorso;
• degli addetti al pronto soccorso per quanto riguarda l’intervento sulla persona bisognosa di aiuto;
• dei lavoratori che osservino o vengano avvertiti dell’evento, in caso di assenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al pronto soccorso.

MODALITA’ DI GETIONE DI UN MALORE O INFORTUNIO
Segnalazione dell’infortunio
La persona che subisca un infortunio è tenuto, per quanto possibile, a segnalarlo tempestivamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o all’addetto al pronto soccorso più vicino. In caso di impossibilità di contattare le persone sopra elencate il lavoratore o il visitatore deve comunicare il malore o l’infortunio alla persona più vicina.
La persona che riceva la segnalazione o rilevi un malore, un infortunio o una richiesta esterna di aiuto, deve avvisare tempestivamente il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti al pronto soccorso più vicini, specificando chi è la persona bisognosa di aiuto ed il luogo dove intervenire.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che riceva segnalazione o rilevi l’accadimento di un malore o di un infortunio all’interno dell’azienda, deve avvisare tempestivamente gli addetti al pronto soccorso più vicini, comunicando chi è la persona bisognosa di aiuto e il luogo dove si trova.
In assenza degli addetti al primo soccorso e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il lavoratore che rilevi un infortunio è tenuto ad intervenire secondo le modalità sotto riportate.

Modalità di intervento degli addetti al primo soccorso in caso di malore o infortunio
L’addetto al pronto soccorso, che riceva segnalazione o rilevi un malore, di un infortunio o una richiesta di aiuto esterna, deve ordinare al lavoratore più vicino di avvertire il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e quindi recarsi immediatamente sul luogo dove si trova la persona bisognosa di aiuto.
L’addetto al pronto soccorso deve agire sulla base delle conoscenze in suo possesso e del materiale di proto soccorso presente in azienda, nonché degli eventuali pericoli che incombono sulla persona bisognosa di aiuto.
Se sulla persona soccorsa incombono particolari rischi derivanti dalla situazione o dall’ambiente in cui si trova, l’addetto al pronto soccorso deve effettuare immediatamente gli interventi necessari a eliminare o a ridurre al minimo detti rischi.
In caso di insufficienza dei mezzi a disposizione o di situazioni che richiedono intervento di personale specializzato, se sulla persona soccorsa non incombono particolari rischi, l’addetto al pronto soccorso deve richiedere al responsabile del servizio di prevenzione e protezione l’intervento dei soccorsi esterni.
In caso di assenza dall’azienda del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l’addetto al pronto soccorso deve provvedere a richiedere personalmente, in caso di necessità, l’intervento dei soccorsi esterni chiamando al telefono in numero 118.
Al temine delle operazioni necessarie per la gestione dell’emergenza, se nell’intervento sono stati utilizzati presidi contenuti nella cassetta di pronto soccorso aziendale, l’addetto al pronto soccorso che è intervenuto provvede al reintegro di quanto utilizzato.
Se l’intervento è stato condotto in assenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l’addetto al pronto soccorso deve comunicargli per iscritto gli interventi effettuati.

Modalità di intervento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione in caso di malore o infortunio.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che riceva segnalazione o rilevi l’accadimento di un malore od infortunio deve avvisare tempestivamente gli addetti al pronto soccorso più vicini e, dopo, recarsi sul posto dove si trova la persona bisognosa di aiuto per raccogliere informazioni sull’evento accaduto e verificare le condizioni dell’infortunato.
Se gli addetti al pronto soccorso intervenuti lo richiedono, o se a suo insindacabile giudizio lo ritiene necessario, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve richiedere l’intervento dei mezzi di soccorso telefonando al numero 118.
In tal caso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve dare disposizioni ai lavoratori affinché l’area nei pressi della persona da soccorrere sia sgombrata il più possibile, al fine di consentire una agevole intervento dei barellieri.
In caso di assenza dall’azienda degli addetti al pronto soccorso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve recarsi sul luogo dove si trova la persona bisognosa di aiuto e dopo avene verificato le condizioni deve provvedere, se necessario, ad avvisare i soccorsi esterni telefonando al numero 118.
Al temine delle operazioni necessarie per la gestione dell’emergenza il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve notificare per iscritto l'accaduto, registrando, se l'infortunio prevede più di un giorno di assenza dal posto di lavoro, l'accaduto sull'apposito registro degli infortuni.

Modalità di intervento dei lavoratori in caso di malore o infortunio.
La persona che riceva la segnalazione o rilevi un malore, un infortunio o la richiesta esterna di aiuto deve avvisare tempestivamente il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti al pronto soccorso più vicini specificando chi è la persona bisognosa di aiuto ed il luogo dove intervenire e se necessario guidarli sul luogo. In caso di assenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al pronto soccorso, il lavoratore che osservi o riceva segnalazione di infortunio o malore o richiesta di aiuto esterna, deve verificare le condizioni della persona e provvedere, se necessario, ad avvisare i soccorsi esterni telefonando al numero 118.
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Prevenzione e lotta agli incendi


SCOPO
Scopo della presente procedura è di indicare e regolamentare le modalità di comportamento in caso di incendio o principio di incendio all’interno dell’area di competenza dell’azienda.

DESTINATARI
La procedura è destinata a:
• Lavoratori dell’azienda che operano all’interno dei confini delle aree di competenza dell’azienda stessa.
• Lavoratori non in forza all’azienda, ma operanti presso di essa (ad esempio personale che effettua consegne di materiali o attrezzature, personale esterno che effettua interventi di manutenzione o riparazione ecc).
• Visitatori

CAMPO DI APPLICAZIONE
Rientrano nel campo di applicazione della presente procedura tutte le emergenze derivanti dalla presenza di un incendio o di un principio di incendio all’interno dei locali o negli spazi dell’azienda.

DEFINIZIONI
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: Persona designata dal datore di lavoro o coincidente con esso avente il compito di prendere il controllo della situazione in caso di emergenza coordinando l’intervento delle squadre di emergenza e gestendo i rapporti con i soccorritori esterni.
Addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio: persona designata dal datore di lavoro, adeguatamente formata, avente il compito di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio; tale persona è coordinata e gestita, nello svolgere tale ruolo, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Lavoratore esterno: lavoratore non in forza all’azienda presente all’interno dell’area di competenza della stessa per l’esecuzione di attività lavorative eseguite senza vincolo di subordinazione rispetto all’azienda (es. personale di aziende appaltatrici, personale che effettua consegne di materiale ecc.).
Visitatore: persona autorizzata dal personale dell’azienda all’accesso nell’area di pertinenza della stessa.

RESPONSABILITA’
La responsabilità degli interventi in caso di principio di incendio o incendio sono del responsabile del servizio di prevenzione e protezione che coordina e gestisce l'attività degli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio per quanto riguarda l’intervento sull’incendio.

MODALITA’ DI GESTIONE DI UN INCENDIO DA PARTE DEI LAVORATORI DELL’AZIENDA
Si possono verificare due eventualità:
• Incendio o principio di incendio in presenza degli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio.
• Incendio o principio di incendio in assenza degli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio.

Comportamento in caso di incendio in presenza dell’addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio

Comportamento dei lavoratori
I lavoratori che rilevino la presenza di un principio di incendio o di un incendio all’interno dell’area di competenza dell’azienda o siano avvertiti da visitatori o lavoratori esterni presenti nell’azienda devono:
• avvertire tempestivamente il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
• mettersi a disposizione degli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio attenendosi alle indicazioni da essi impartite comunicandole, se necessario, agli altri lavoratori;
• abbandonare il proprio ufficio con calma utilizzando i percorsi indicati dalla segnaletica d’emergenza, evitando, qualora si trovasse in altro ufficio, di raggiungere il proprio posto di lavoro;
• non fare uso degli idranti (operazione riservata solamente ai vigili del fuoco o al personale addetto);
• non richiedere di proprio arbitrio l’intervento dei Vigili del Fuoco;
• non utilizzare gli ascensori ed i montacarichi;
• non sostare nelle immediate vicinanze delle uscite esterne, ma allontanarsi dagli edifici per non ostacolare gli eventuali soccorsi;
• rientrare nell’edificio soltanto se autorizzati dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Comportamento degli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio
Gli addetti antincendio quando vengono avvertiti dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione o rilevano la presenza di un incendio o di un principio di incendio all’interno dell’area di competenza dell’azienda devono:
• sospendere l’attività lavorativa, mettendo in condizione di sicurezza le macchine e le attrezzature che stanno utilizzando e quelle vicine, evitando di abbandonare attrezzature in posti dove possano ostacolare l’esodo o creare pericoli;
• recarsi immediatamente sul posto dell’incendio o del principio di incendio prelevando i mezzi estinguenti che trovano in prossimità del loro percorso;
• intervenire, se possibile, con i mezzi estinguenti in dotazione all’azienda avendo cura di togliere tensione agli impianti elettrici prima di utilizzare acqua.

Se l’intervento non ha successo o non è possibile, gli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, devono segnalare la situazione al responsabile del servizio di prevenzione e protezione che provvederà ad allertare i Vigili del Fuoco (tel. 115).
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione avrà cura di:
• ordinare l’evacuazione dell’azienda;
• far rimuovere agli addetti eventuali ostacoli che possono rendere difficoltoso l’avvicinamento dei VV.F. all’azienda (es. far spostare automobili parcheggiate in modo da impedire in passaggio degli automezzi dei pompieri, far aprire eventuali cancelli o porte chiuse, ecc.);
• far rimuovere agli addetti, per quanto possibile, eventuale materiale infiammabile che si trova in prossimità della zona dell’incendio.

Comportamento in caso di incendio in assenza degli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio

Comportamento dei lavoratori
I lavoratori che rilevino la presenza di un principio di incendio o di un incendio all’interno dell’area di competenza dell’azienda, in prossimità del proprio posto di lavoro, devono:
• verificare la presenza in azienda del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e attendere le sue disposizioni;
• sospendere l’attività lavorativa, mettendo in condizione di sicurezza le macchine e le attrezzature che stanno utilizzando e quelle vicine, evitando di abbandonare attrezzature in posti dove possano ostacolare l’esodo o creare pericoli;
• avvisare immediatamente i VV.F. (tel. 115) seguendo le istruzioni impartite dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
• intervenire utilizzando gli estintori portatili in dotazione all’azienda seguendo le istruzioni impartite dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
• rimuovere o far rimuovere eventuali ostacoli che possono rendere difficoltoso l’avvicinamento dei VV.F. all’azienda (es. spostare automobili parcheggiate in modo da impedire in passaggio degli automezzi dei pompieri, aprire eventuali cancelli o porte chiuse, ecc.).
All'arrivo dei VVF, occorre che i lavoratori si mettano a loro disposizione segnalando quali siano state le cause dell'incendio, la sua ubicazione, la presenza all'interno di locali dell'azienda di persone impossibilitate ad uscire (impedimenti fisici o ostacoli lungo il percorso) e eventuali altre situazioni di rischio oltre che indicare quali sono i percorsi da seguire per accedere agli spazi di pertinenza dell'azienda.

COMPORTAMENTO DI VISITATORI E LAVORATORI ESTERNI
I visitatori ed i lavoratori esterni che rilevino la presenza di un incendio o di un principio di incendio devono comunicarlo al più vicino lavoratore dell’azienda e poi rimanere accanto all'accompagnatore e seguire le sue istruzioni, evitando di lasciare attrezzature o materiali in posizioni dove possano ostruire vie di transito o in condizioni tali da costituire fonte di pericolo (fiamme libere accese, macchine con parti in movimento in funzione ecc.).

MODALITÀ DI IMPIEGO DELL’ESTINTORE
Durante l’intervento di spegnimento:
• Mantenere una adeguata distanza dalle fiamme (circa 2 m): distanze maggiori non consentono al getto dell’estintore di raggiungere le fiamme in modo efficace mentre distanze inferiori espongono il lavoratore al pericolo di venire investito dalle fiamme.
• Mantenersi sopravento rispetto alle fiamme (cioè dalla parte opposta rispetto a quella dove si dirigono le fiamme stesse) per evitare di essere investiti dai fumi e dalle fiamme stesse.

Per utilizzare l’estintore occorre disarmare il dispositivo di sicurezza e quindi dirigere il getto dell'estintore alla base delle fiamme compiendo un movimento a ventaglio alla base delle fiamme fino al completo spegnimento
E’ importante ricordare che l’estintore scarica il proprio contenuto in 8-10 secondi; pertanto è fondamentale dirigere correttamente la lancia prima di azionare l’estintore ed evitare di azionarlo a distanza troppo elevata.

Attenzione! Non gettare acqua su apparecchiature in tensione
Non dirigere per nessun motivo il getto di estintori ad anidride carbonica verso le persone in quanto l’anidride carbonica a causa della sua ridottissima temperatura provoca gravi ustioni.

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE AI VV.F. DELLA PRESENZA DI UN INCENDIO
Per segnalare ai VV.F. la presenza di un incendio occorre segnalare all'operatore:
• nominativo ed indirizzo dell'azienda
• il proprio nome
• se possibile, cosa sta bruciando e dove si è sviluppato l'incendio
• indicazioni utili per raggiungere l’azienda (punti di riferimento, percorso più breve).

Indipendentemente dalle condizioni di emergenza, i lavoratori e chiunque acceda agli ambienti di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei presenti, avranno cura di:
• segnalare al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione tutte le situazioni di possibile rischio o le eventuali carenze riscontrate negli impianti e/o attrezzature di sicurezza, collaborando così al mantenimento delle migliori condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.
• evitare ingombri, anche temporanei, nei corridori e negli uffici e lungo le vie di esodo;
• non spostare gli estintori dalla posizione in cui sono stati collocati e segnalati mediante cartelli;
• non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi sul pavimento, nel cestino della carta o nei contenitori per bicchieri usati, posti in prossimità dei distributori automatici di bevande; assicurandosi che i mozziconi di sigaretta ed i fiammiferi gettati nel posacenere siano spenti;
• evitare di seguire qualsiasi operazione non di propria competenza (come la riparazione di cavi elettrici o altri interventi su apparecchiature in tensione).
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Art. 37 D.Lgs.81/08 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.
Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e
individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le
modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
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Art. 36 D.Lgs.81/08 - Informazione ai lavoratori

Sezione IV - FORMAZIONE,
INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36. Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun
lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso,
la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di
lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare
le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinchè
ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione
all'attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati
di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle
norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e
prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al
comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e
c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati,
essa avviene previa verifica della comprensione
della lingua utilizzata nel percorso informativo.
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Formazione e promozione al centro della strategia del Ministero

La strategia del Ministero del Lavoro per contrastare il fenomeno infortunistico sul lavoro punta molto sulla formazione e sulla promozione. Diffondere la cultura della sicurezza è, infatti, la chiave per sviluppare la sensibilità sulla materia e rafforzare l'abitudine alla prevenzione. È con questo obiettivo che il Ministero sta attivando ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati, che collaborino a rendere le sue azioni il più possibile efficaci. Un'attenzione particolare è riservata alle giovani generazioni, per un investimento che duri per la vita: il futuro occupazionale e previdenziale dei giovani si costruisce qui, lavorando sulla qualità del sistema educativo e sul quel gioco di anticipo che consenta, attraverso un effettivo raccordo tra scuola e impresa, un tempestivo ingresso nel mercato del lavoro. Ma anche sensibilizzando il sistema produttivo sull'importanza culturale e di prospettiva dell'accettazione delle generazioni in fase di apprendimento all'interno delle proprie strutture, per valorizzare al massimo la capacità formativa dell'impresa.

LA RIFORMA DEL LIBRO BIANCO
Il Libro Bianco pone l'apprendimento al centro della strategia per lo sviluppo e l'autosufficienza della persona in rapporto al lavoro. Il continuo aggiornamento, in tutti gli stadi della vita, è considerato indispensabile per rimanere al passo con i mutamenti dell’economia, in un mercato del lavoro in cui la natura delle occupazioni cambia velocemente, alcune scompaiono, addirittura, altre si creano. Il Ministero punta, dunque, su tre linee di riforma del tradizionale sistema di Formazione, per migliorare radicalmente il rapporto tra la spesa e la resa in termini di effettiva capacità di incremento delle competenze. In primo luogo, il lavoro deve essere considerato parte essenziale di tutto il percorso educativo di una persona. In secondo luogo, l'impresa, l'ambiente produttivo, appaiono il contesto più idoneo per lo sviluppo delle professionalità. La certificazione formale, infine, deve interessare la reale verifica delle conoscenze, delle competenze e delle esperienze di un lavoratore, a prescindere dai corsi frequentati, che possono al più costituire mezzo e non prova per la loro acquisizione. L'attenzione va spostata dalle procedure ai risultati e, prima ancora, al destinatario. Piuttosto che concentrarsi sui fattori formali e burocratici dei percorsi formativi (durata, procedure,istituzioni e metodi pedagogici che portano a una qualifica), bisogna concentrarsi sulle conoscenze, competenze o abilità che la persona ha acquisito ed è in grado di dimostrare. I sistemi di istruzione e formazione devono adattarsi ai bisogni individuali, rafforzare l'integrazione con il mercato del lavoro, rendere trasparenti e mobili le qualifiche, migliorare il riconoscimento dell'apprendimento non-formale e anche di quello informale. Centrale è anche il valore educativo e formativo del lavoro, in tutte le sue forme e declinazioni, che si esalta attraverso un'integrazione sostanziale tra i sistemi educativi e formativi e il mercato del lavoro, valorizzando modelli di apprendimento in assetto lavorativo (come il contratto di apprendistato) che possono consentire, non soltanto l'apprendimento di un mestiere, ma anche l'acquisizione di titoli di studio di livello secondario o terziario compresi i dottorati di ricerca.

I FONDI PER CAMPAGNE E ATTIVITÀ FORMATIVE
È nell'ottica di favorire l'educazione alla sicurezza sul lavoro che si colloca lo stanziamento di fondi per campagne di comunicazione e attività di formazione su base regionale: in totale sono stati erogati 50 milioni nel 2008 e nel 2009 le somme destinate alle attività promozionali, quali individuate dalle vigenti disposizioni di bilancio, ammontano a oltre 38 milioni. Per l'anno scorso, sono stati definiti, con un Accordo in Conferenza Stato-Regioni (20 novembre 2008), i criteri di impiego e l'attivazione delle somme (stanziate con l'articolo 11,
comma 7, del Testo Unico) da destinare per attività promozionali della salute e sicurezza sul lavoro: in particolare, 20 milioni sono stati riservati alla campagna di comunicazione e 30 milioni alle attività di formazione nelle regioni. A ciascuna regione, perciò, è stato chiesto, per ottenere l'erogazione del dovuto da
parte del Ministero del Lavoro, la presentazione di un programma di attività formative coerenti con i contenuti dell'Accordo e si è già provveduto a erogare i finanziamenti. Per quanto riguarda, invece, l'anno in corso, è stata predisposta la prima bozza del decreto interministeriale (previsto sempre dall'articolo 11, comma 2) con il quale verranno ripartiti i finanziamenti per attività promozionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le iniziative dovranno rientrare nelle seguenti casistiche: progetti di investimento in materia di salute e sicurezza per le piccole e medie imprese; finanziamento di progetti formativi in materia; finanziamento di attività di istituti scolastici, universitari e di formazione dirette a inserire nei rispettivi programmi il tema della salute e sicurezza sul lavoro. Il documento è stato oggetto di discussione con le Regioni e le parti sociali nell'ambito della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, nelle riunioni di giugno e luglio, ottenendo formalmente il parere favorevole da parte dei Ministeri dell'Economia e delle finanze e della Pubblica istruzione. Pertanto, il documento sta per essere inviato alla Conferenza Stato-Regioni per il prescritto parere. L'intenzione del Ministero è anche quella di rendere organiche le attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro che si svolgono sul territorio nazionale. Sempre nel rispetto delle competenze regionali, opera allo scopo di uniformare gli indirizzi delle attività e di renderle coerenti con lo spirito del Testo Unico una Commissione consultiva (prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con D.M. 3 dicembre 2008, B.U. Ministero del Lavoro n. 12 del 22 dicembre 2008). La Commissione si è insediata il 17 marzo scorso e ha svolto numerose riunioni, l'ultima delle quali il 7 ottobre.


A SCUOLA DI SICUREZZA
Va in questa direzione anche il Protocollo presentato a fine luglio congiuntamente con il Ministero dell'Istruzione e l'Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro). L'obiettivo dell'intesa è quello di creare un collegamento più stretto tra scuola e mondo del lavoro: dal prossimo anno scolastico, infatti, gli studenti riceveranno visite periodiche di esperti della sicurezza sul lavoro e assisteranno a simulazioni aziendali attraverso le quali mettere in pratica quanto imparato su prevenzione e sicurezza. I livelli di scuola coinvolti saranno principalmente quelli frequentati dagli undici anni in poi, anche se il Ministro Maria Stella Gelmini non ha escluso l'estensione del progetto alle classi elementari. Secondo il Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, l'iniziativa "servirà a realizzare l'inserimento nei programmi educativi scolastici del tema della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, permettendo agli studenti di acquisire elementi conoscitivi per diffondere la cultura della prevenzione". In effetti, il Protocollo si basa sulla consapevolezza che la promozione della cultura della sicurezza e della salute negli ambienti di vita, studio e lavoro deve essere un'attività indirizzata prioritariamente ai giovani - cittadini e lavoratori di domani e punta su azioni concrete per informare, educare e responsabilizzare le nuove generazioni. Viene riconosciuta l'importanza di creare un collegamento stabile tra la scuola e il mondo del lavoro, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione della cultura della prevenzione negli ambienti di vita, studio e lavoro, ma anche di orientare e sostenere scelte professionali indirizzate all'acquisizione delle conoscenze tecniche e specialistiche adeguate sulle specifiche esigenze del mercato del lavoro. La funzione dell'educazione alla tutela della salute in quest'ottica assume un ruolo fondamentale nel complesso della programmazione didattica delle scuole dell'autonomia. Altro tassello è la ricerca che va indirizzata al miglioramento della qualità dei processi
produttivi e dell'organizzazione del lavoro in stretto collegamento con le azioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Va di pari passo l'opportunità di attivare una forte interazione in cui, per i rispettivi ambiti, si operi in parallelo, nella condivisa finalità di realizzare una rete di conoscenze in grado di contribuire
alla crescita del sistema Paese, sia in termini di sviluppo delle condizioni di concorrenza delle imprese sul mercato, coerenti con le esigenze di sicurezza e salute dei lavoratori, sia di potenziamento del ruolo della scuola e delle università nella preparazione culturale e professionale, delle future generazioni di imprenditori,
manager, dirigenti e lavoratori.

SINP: L'INFORMAZIONE PRIMA DI TUTTO
Punto di partenza imprescindibile per ogni attività di prevenzione e di diffusione della cultura della sicurezza è l'informazione. Il Ministero, perciò, punta ad attivare prontamente e pienamente il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) (di cui all'articolo 8 del Testo Unico), che consenta un'efficace organizzazione e circolazione di informazioni e, quindi, una migliore finalizzazione degli interventi pubblici. Il Sistema dovrà anche garantire la diffusione di dati certi e condivisi in materia di infortuni sul lavoro. Al riguardo, negli ultimi tre mesi è stata perfezionata, ai fini della sua pubblicazione, la bozza di decreto nel quale individuare le modalità di funzionamento del SINP.

LA "PATENTE" DELLE IMPRESE TERRÀ CONTO DELLE COMPETENZE
La formazione diventa, nella strategia del Governo, talmente importante che il sistema di qualificazione previsto (articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008) per le imprese e i lavoratori autonomi gli assegna un ruolo decisivo. Infatti, si terranno in buon conto l'esperienza o le competenze e conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati. La stessa procedura sarà applicata al caso delle attività in appalto, a partire dal settore edile, dove la cosiddetta patente per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle aziende verrà caricata dei punti tenendo conto dell'eventuale effettuazione delle attività di formazione. L'accento sulla formazione traduce la consapevolezza che, al cuore delle politiche per la occupabilità, è necessario sviluppare ampi sistemi integrati di qualifiche, che non comprendano solo quelle legate ai percorsi formali e ai titoli di studio, ma siano sempre più in sintonia con i sistemi di inquadramento professionale e le mansioni contemplate dai contratti collettivi di lavoro. Ulteriori iniziative e progetti di formazione dedicati, invece, alle piccole e medie imprese, potranno scaturire dal tavolo di lavoro per l'attuazione delle semplificazioni burocratiche previste dell'articolo 53, comma 5. Questi progetti saranno elaborati con la partecipazione delle parti sociali e l'erogazione dei fondi ad essi destinati potrà avvenire anche per il tramite degli organismi paritetici.
Fonte: Dossier Sicurezza (Il Sole24Ore), ottobre 2009
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lunedì 28 dicembre 2009

Perchè questo Blog?


Buona giornata a tutti.
Mi presento: sono Riccardo Vitagliano, ingegnere (in calce alla pagina trovate il mio c.v.) e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Nuovo Palazzo di Giustizia di Brescia, designato con delibera della Commissione di Manutenzione degli Uffici Giudiziari di Brescia del 08/04/2009. Alcuni di voi mi hanno già conosciuto nel corso di riunioni, o nel corso di sopralluoghi effettuati congiuntamente al medico competente Dr. Luigi Mori. Altri, probabilmente, è la prima volta che sentono il mio nome. Ecco, l'obiettivo di questo blog è quello di raggiungere tutti Voi nessuno escluso, in modo da poter avviare un dialogo costante incentrato sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. L'idea mi è nata dal fatto che ognuno di voi possiede una propria mail personale, e che l'esperienza passata ha mostrato l'impossibilità di organizzare incontri in cui tutti riuscissero a partecipare. Ciò provoca un gap evidente tra chi riceve formazione/informazione e chi no. Tenete presente che la formazione/informazione dei lavoratori è uno dei capisaldi di tutta la normativa sulla sicurezza, ed il motivo è semplice: è stato dimostrato che tale attività diminuisce in modo significativo la possibilità di incidenti perchè rende consapevole l'individuo dei rischi che corre. Questo blog, quindi, ha la presunzione di voler tenervi informati in continuazione: quando vorrete potrete accedere ai contenuti del blog, dove verranno caricati articoli, riflessioni, linee guida, procedure, comunicazioni, fotografie, video, e dove voi potrete dire la vostra. Il tutto con l'obiettivo di crescere insieme, migliorando giorno per giorno l'ambiente che ci circonda.
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