Sezione IV - FORMAZIONE,
INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36. Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun
lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso,
la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di
lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare
le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinchè
ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione
all'attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati
di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle
norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e
prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al
comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e
c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati,
essa avviene previa verifica della comprensione
della lingua utilizzata nel percorso informativo.
mercoledì 30 dicembre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento