"Le cose buone capitano solo se sono state pianificate; le cose cattive capitano da sole " (PHILIP B. CROSBY)

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mercoledì 30 dicembre 2009

Art. 36 D.Lgs.81/08 - Informazione ai lavoratori

Sezione IV - FORMAZIONE,
INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36. Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun
lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso,
la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di
lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare
le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinchè
ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione
all'attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati
di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle
norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e
prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al
comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e
c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati,
essa avviene previa verifica della comprensione
della lingua utilizzata nel percorso informativo.

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